Secondo le statistiche dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, al 31 dicembre 2012 sono censiti 4.341.156 italiani residenti all’estero, in crescita del 3,1% rispetto al 2011, e così ripartiti nelle quattro circoscrizioni elettorali estere per le elezioni politiche:
Europa: 2.365.170
America meridionale: 1.338.172
America settentrionale e centrale: 400.214
Africa, Asia, Oceania, Antartide: 237.600
(da Wikipedia)
Nel 2012 lo Stato introduceva l’IMU che, a differenza dell’ICI, riguardo ai residenti all’estero diceva: ” … i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto … l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
Nel 2012, quindi, lo Stato dava facoltà ai Comuni (possono non devono) di parificare ad abitazione principale l’immobile posseduto da residenti all’estero (in possesso dei requisiti richiesti). Ad esempio: il Comune di Bologna concesse la parificazione e quindi il residente estero pagava (2012) come abitazione principale per poi (2013) divenire esente.
Tanti altri Comuni, tra cui il mio ex Comune di residenza, non ammisero la parificazione e quindi il contribuente pagava come “seconda casa”. Poco da dire (anche se a lungo ho protestato). Si trattava di una opzione facoltativa per il singolo Comune, opinabile sin che si vuole ma a norma di Legge.
Nel periodo successivo (2013/2014) molti Comuni, forse per le proteste dei contribuenti, ammisero la parificazione ad immobile principale seppur, a volte, chiedendo requisiti diversi da quelli indicati dalla Legge dello Stato.
Il mio ex Comune di residenza, ad esempio, nell’aprile di quest’anno, ammise la parificazione ad immobile principale “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, nella quale avessero la residenza anagrafica parenti in linea retta di primo grado o il coniuge.”
Ho pagato come “seconda casa” per due anni, ma dal 2014 sono “esente IMU”. Ma solo perché mio figlio ha ancora la residenza nell’immobile. Una decisione che mi avvantaggiava ma che non mi convinceva e protestai nuovamente.
Ed arriviamo a ieri. Lo Stato, con la Legge 80/2014, per la parte che interessa, dice:
Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
Passiamo quindi da una facoltà concedibile a tutti i residenti all’estero (in possesso dei requisiti richiesti) ad una norma non facoltativa a favore di una specifica categoria sociale: “già pensionati residenti all’estero (AIRE)”.
IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016 (qui)
Ma, tutto questo, a far tempo dal gennaio 2015.
Arriviamo, infine, al motivo principale di questo post.
Oggi molti Comuni, (mi tocca ripetere: tra cui il mio ex Comune di residenza) hanno interpretato, forse a modo loro, la Legge 80/2014 e smentendo la loro precedente decisione, con cui concedevano la parificazione ad immobile principale, richiedono ai residenti all’estero (a suo tempo beneficiati) il pagamento – come seconda casa – dell’IMU 2014.
Quindi a tutti coloro a cui può interessare, AVVISO: contattate il vostro ex Comune di residenza.
P.S. Oltre al mio Comune, ho notizie dei seguenti Comuni che, a ben vedere, coprono il territorio nazionale dal nord al centro ed alle isole.
Galbiate (LC) Palena (CH) Decimomannu (CA)
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mi e’piaciuto lo scritto di Tiziano Matteucci.Bravo .Si sente che si impregna della filosofia orientale.Ci vuole per calmare lo spirito ‘dopo sver letto tutte wueste leggi….Manuela
Grazie Manuela per il complimento, sì, di leggi ne ho dovute leggere qualcuna (c’è tutta una serie di articoli successivi a questo che riguarda la Legge 80/2014, in cui si trova l’ultima modifica all’IMU per i residenti all’estero), ma c’è da dire che per caso, sul lavoro, mi ero dovuto studiare approfonditamente 2/3 leggi (e relative modifiche nel tempo) e quindi ero “allenato”.
Certo all’inizio par di essere in un “incubo ad aria condizionata” (cit.) ma poi, come nello yoga, ripetendo metodicamente gli stessi “meccanismi” si trova il momento in cui “la freccia si tira da sola” (cit.).
Poi, come per la L.80/2014, capita di dare una interpretazione errata perché non è detto che la freccia, pur tirandosi da sola, centri il bersaglio.
Un saluto.
Una gentile precisazione: rientrato in Italia nel 2014. Comune in provincia di Milano. Non capisco se è, con riferimento alla Legge 80/2014 la casa di proprietà é assoggettata al regime di prima casa, oppure di seconda. Ovviamente,.Non sono pensionato. Grazie.
La norma entrava in vigore il 1 gennaio 2015, quindi l’imposizione IMU di casa tua era soggetta alla norma precedente, ora ti servirebbe sapere se all’epoca il Comune aveva ammesso o meno l’esenzione …
“Nel 2012, quindi, lo Stato dava facoltà ai Comuni (possono non devono) di parificare ad abitazione principale l’immobile posseduto da residenti all’estero (in possesso dei requisiti richiesti)”