STRASBURGO – La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che:
“la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha – o non ha – tali convincimenti. Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell’individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione della prestazione di un giuramento”.
La Corte Europea con sentenza del 21 febbraio 2008 ha condannato la Grecia per aver costretto l’avvocato Arret Alexandridis a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione del giuramento previsto per l’inizio della sua attività forense (la formula del giuramento, infatti, era predisposta in modo tale da far supporre che il giurante fosse di fede cristiano-ortodossa).
Dunque ogni cittadino ha diritto a non dover giurare su dei testi religiosi (come ad esempio la Bibbia), per non dover palesare i propri convincimenti in merito alla divinita’.
Inoltre la sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte delle varie confessioni religiose, a cominciare dai preti della Chiesa cattolica che durante il periodo pasquale si presentano alle case per ‘benedirle’ (invocare la protezione e la grazia di Dio sul nucleo familiare ivi residente), oppure dei Testimoni di Geova che suonano ai campanelli per fare opera di conversione. La visita del prete o del Testimone di Geova rischierebbe infatti di mettere il cittadino che risponde al citofono o apre la porta della propria casa nella sgradita necessita’ di“manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi” e di “essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha – o non ha – tali convincimenti.”
Il ministro dell’Interno Roberto Maroni dovrà emanare direttive atte a che simili illecite attività cessino. Potrebbe essere altresì opportuno da parte del Ministero dell’Interno inoltrare diffide alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e ai Testimoni di Geova affinché si astengano dall’esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di libertà religiosa (la CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie).
Contrariamente, c’è il rischio che ogni cittadino possa sporgere denuncia penale contro qualsiasi prete della Chiesa cattolica e contro i Testimoni di Geova che si presentassero alla porta.
Per scaricare la Sentenza integrale della Corte Europea: http://olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4616
«Quando la religione diventa un grande potere all’interno dello Stato, lo Stato di per sé perde potere sui suoi cittadini.» – Tiziano Terzani